Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO (art. 5, commi I e IV, del Decreto Legislativo n°33/2013)

Informazioni relative all'ACCESSO CIVICO:

Norma di riferimento: art. 5, commi I e IV, del Decreto Legislativo n°33/2013

Nel caso in cui il cittadino rilevi la mancata pubblicazione di documenti, dati ed informazioni, in violazione di uno specifico obbligo di legge, egli può rivolgersi al Responsabile della Trasparenza affinché venga soddisfatto il suo diritto di accedere ai suddetti documenti, dati ed informazioni.

Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Vestone è individuato, a seguito di decreto sindacale n. 10 in data 03.11.2022, nel Segretario Comunale pro-tempore.

amministrativo@comune.vestone.bs.it;

protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

messaggio di posta ordinaria all’indirizzo: Segretario Comunale del Comune di Vestone

Piazza Giuseppe Garibaldi, 12-  25078 VESTONE BS

Incontro personale previo appuntamento telefonico (tel. n° 0365 81241)

Modulo di richiesta di accesso civico

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Contenuto inserito il 08-05-2019 aggiornato al 16-06-2023

RIMEDI ALL'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Contro la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione, il cittadino, prima del ricorso all’eventuale azione giudiziale e a garanzia della corretta azione amministrativa, può richiedere l'intervento del soggetto cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

L’esercizio del potere sostitutivo, con il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al soggetto inadempiente, deve comunque essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al Segretario generale il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

 

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate attraverso i seguenti contatti:

amministrativo@comune.vestone.bs.it; protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

oppure spedite per posta o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Giuseppe Garibaldi, 12, 25078 VESTONE (BS).

 

Norma di riferimento:

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Art. 2   Conclusione del procedimento - Commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies

 

 

Contenuto inserito il 08-05-2019 aggiornato al 21-12-2022
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