Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

CONSORZIO FORESTALE VALLE SABBIA scarl

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.
L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso quali:
• La gestione integrata e unitaria dei terreni silvo-pastorali conferiti in gestione, anche attraverso l’utilizzo di proprie maestranze;
• Lo sviluppo integrato della filiera bosco legno energia e l’incremento delle utilizzazioni boschive, anche attraverso la massima collaborazione con le imprese boschive e le imprese di lavorazione e di trasformazione del legno;
• La valorizzazione della risorsa legno, nonché la valorizzazione dei prodotti legnosi secondari per le filiere artigianali;
• La valorizzazione dei prodotti boschivi non legnosi, anche attraverso la loro vendita diretta;
• La valorizzazione del bosco sotto gli aspetti naturalistici, paesaggistici, turistico ricreativi;
• La conservazione di superfici erbacee nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, favorendo la gestione economica di tali aree per prevenire la colonizzazione del bosco;
• L’incremento della copertura boschiva nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, con obiettivi di integrazione della rete ecologica principale, di tutela della biodiversità e di fruizione sociale compatibile;
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• La manutenzione della rete di viabilità agro-silvo-pastorale compresa l’apertura di nuovi tracciati;
• La prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico del territorio, attraverso privilegiando tecniche di bioingegneria forestale che utilizzino, fra l’altro, il legno locale ove possibile;
• La valorizzazione del legno locale, attraverso la realizzazione, la posa o la vendita di elementi di arredo e di fruizione (tavoli, panche, staccionate, ponticelli, bacheche, cartelli, cestini, altane, compostiere ecc.) in legno locale, non trattato con sostanze chimiche di sintesi.
• La gestione e il miglioramento degli alpeggi e la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli d’alpeggio;
• Le attività di miglioramento fondiario di cui all’articolo 2 del regio decreto 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale);
• La manutenzione del reticolo idrico minore;
• La manutenzione della rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia).;
• La redazione di progetti, realizzazione, direzione dei lavori relativi ad interventi di miglioramento forestale ed infrastrutturale;
• La predisposizione dei progetti di taglio, assegnazione, stima e vendita dei prodotti del bosco;
• Lo sviluppo dell' alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
• La tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idro- geologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
• La gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
• La progettazione e realizzazione di interventi di realizzazione e manutenzione del verde urbano;
• La coltivazione, propagazione e vendita di piantine forestali ed ornamentali;
• La formazione professionale di addetti forestali;
• La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
• La gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero;
• L’attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e dall'attacco di fitopatologie.
• La gestione di iniziative, strutture ed impianti per l’agriturismo, in termini di iniziative a piccola ricettività, per la ristorazione e la vendita di prodotti alimentari, lo sport ed il tempo libero;
• Iniziative a supporto della piccola e media impresa e dello sviluppo locale, nonché la promozione e il marketing territoriale, con riferimento a quanto ai punti precedenti.

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 4,6 % (quota forestale)
Durata dell'impegno: 31/12/2050
Oneri complessivi:

COSTI DI ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE VALLE SABBIA(CAPITALE SOCIALE) : €2.637,88

Allegati

File con estensione pdf Allegato: dlc_00034_19-07-2022.pdf
(Pubblicato il 09/09/2022 - Aggiornato il 09/09/2022 - 210 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: StatutoConsorzioForestale_14072022.pdf
(Pubblicato il 09/09/2022 - Aggiornato il 09/09/2022 - 233 kb - pdf)
Contenuto creato il 09-09-2022 aggiornato al 09-09-2022
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