Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina - Onlus
La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità alla tradizione dell’ente. Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati. La fondazione, inoltre, può:
a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell’ambito di appartenenza dell’ente;
d) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
e) assumere la rappresentanza e/o l’amministrazione di persone giuridiche, pubbliche o private, aventi finalità socio - assistenziali - sanitarie, ed accettare il loro assorbimento;
f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
g) promuovere la formazione e l’aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio valsabbino;
h) favorire l’istruzione anche mediante il convenzionamento con istituti scolastici di grado superiore e/o universitario per l’attivazione di corsi di perfezionamento e di formazione di tecnici sanitari, socio - assistenziali e educatori;
i) promuovere e favorire la ricerca scientifica;
l) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di ‘persone’, mediante i servizi integrati, domiciliari e/o territoriali. La fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.
Nessuno.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Presidente
Giovanni Zambelli
Vice-presidente
Brunella Brognoli
Consiglieri
Fausto Cassetti
Alessandro Milani
Massimo Tabarelli
Di diritto
Francesco Passerini Glazel (nominato dalla famiglia Passerini)
Don Bernardo Chiodaroli (Parroco di Vestone e Nozza)
Nessuno dei predetti percepisce alcunchè per la carica ricoperta.
Risultati di bilancio
Risultato di esercizio
Anno 2019: 5.433,00 euro
Anno 2018: 162.146,00 euro
Anno 2017: 75.525,00 euro
I DATI RELATIVI AL BILANCIO SONO REPERIBILI AL SEGUENTE LINK: https://www.fondazioneangelopasserini.it/fndazione/bilancio